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Statuto associazione culturale “As magna as bov”

Art. 1. - E' costituita l'Associazione" As Magna As Bov” è una libera Associazione enogastronomica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto e dall’atto costitutivo; nonché dall’emanando regolamento interno.

Art. 2. - L'Associazione “As Magna As Bov” persegue i seguenti scopi:

  • diffondere la cultura enogastronomica nel mondo giovanile e non;

  • ampliare la conoscenza della cultura enogastronomica, attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, istituzioni, scuole, organizzazione di corsi;

  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori in campo enogastronomico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura del cibo e del vino come un bene per la persona ed un valore sociale;

  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3. - L'associazione “As Magna As Bov” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari e documenti, concerti, lezione, collaborazione e sinergie con associazioni che condividano gli stessi scopi e/o con altre associazioni culturali -

  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'associazione in parola è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; idem per i soci sostenitori e patrocinatori.

  • soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari, patrocinatori, sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio e dal Presidente dell’Associazione o dal vice Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Presidente dell’associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto può essere escluso in caso di mancato rinnovo della tessera associativa; l’esclusione sarà esclusa se il socio è in regola con gli adempimenti amministrativi (rinnovo quota) al momento della deliberazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;

  • contributi;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi;

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro la fine del mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato; oppure potrà essere allegato via mail ai soci che disporranno in tal senso.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  • Il Vice Presidente;

  • Il Segretario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice segretari;

  • Il Tesoriere.

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, salvo quanto previsto all’articolo 7), qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o via mail direttamente ai soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e/o mediante l’utilizzazione di strumenti telematici.

Il socio che commetta, entro o fuori dall’associazione, azioni ritenute disonorevoli o che la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo, può essere espulso con effetto immediato, previa ammonizione anche orale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione o per altre importanti esigenze dell’ Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 6 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci, escluso i primi cinque anni dalla costituzione dell’associazione.

In caso di dimissioni di un consigliere ne verrà eletto uno scelto tra i soci o tra cittadini che condividono gli scopi dell’associazione.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “As Magna As Bov” e si riunisce in media 2/3 volte all’anno ed è convocato senza formalità da:

  • il Presidente;

  • il Vice Presidente

Mediante richiesta scritta:

  • da almeno 3 dei componenti del consiglio direttivo, su richiesta motivata;

  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

  • Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione o inviato via mail ai soci.

  • Redigere i regolamenti per l’attività sociale.

  • Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale.

Art. 15. – Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti; il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente, in mancanza o per impedimento del medesimo, su specifica delega del Presidente o del Consiglio direttivo, ovvero quando si presenti la necessità.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 Il segretario, o in sua assenza, impedimento, delega, i vice segretari, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni. Collabora fattivamente con il tesoriere alla riscossione delle quote sociali.

Art. 17 Il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili se predisposti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo, assieme al Consiglio direttivo, e provvede alla conservazione della Proprietà dell’associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del consiglio direttivo.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe, ad altre associazioni o per fini di pubblica utilità.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.



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